L'AUTISTA E' LICENZIATO? E' DISCRIMINAZIONE
Il regio decreto del 1931 è superato. Atm: lo assumiamo
Corriere della Sera, 10 febbraio 2008
Ieri il Corriere ha raccontato la vicenda di un autista senegalese a cui è stata negata l' assunzione perché privo di cittadinanza italiana. La Net non ha soltanto la possibilità ma anche il preciso obbligo di assumere il signor Ka Djiby se non vuole incorrere in una discriminazione vietata dalla convenzione Oil (Organizzazione internazionale del lavoro) 28 giugno 1958 n. 111 ratificata e resa esecutiva in Italia con la legge 6 febbraio 1953 n. 405.
Questa norma vieta qualsiasi disparità di trattamento ai danni di lavoratori immigrati «che abbiano avuto regolarmente accesso al mercato del lavoro interno». E questo è appunto il caso del lavoratore senegalese. Questa norma, ribadita e specificata dalla convenzione Oil numero 143 del 1975, questa pure ratificata dall' Italia con legge 10 aprile 1981 numero 158, essendo successiva al regio decreto del 1931 sul lavoro nei trasporti pubblici in concessione, prevale su di esso e abroga automaticamente tutte le norme incompatibili con la nuova disciplina.
La legge Turco-Napolitano, 6 marzo 98 numero 40, rafforza il divieto di discriminazione nei confronti degli stranieri con una procedura giudiziale d' urgenza che consente al lavoratore discriminato di ottenere giustizia in tempi brevissimi chiedendo al giudice che ordini all' impresa la rimozione immediata del comportamento discriminatorio. Nel caso del lavoratore senegalese che lavorava in Italia regolarmente già da tempo, la discriminazione è immediatamente evidente. Probabilmente essa è dovuta all' ignoranza da parte dell' azienda dell' avvenuta abrogazione della norma del 31 che vietava l' assunzione dei lavoratori non italiani.

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