IL GIUSTIFICATO MOTIVO OGGETTIVO DI LICENZIAMENTO E IL CONTENUTO ASSICURATIVO DEL RAPPORTO DI LAVORO
Che cosa dice, che cosa non dice e a che cosa allude il nuovo orientamento della giurisprudenza di Cassazione
Milano, Rivista Italiana di Diritto del Lavoro, 27 febbraio 2019
– 1. La svolta della Cassazione sul giustificato motivo oggettivo di licenziamento e le sue ragioni. – 2. Dove si colloca il limite della “perdita sopportabile” per l’impresa, ovvero il “massimale” della polizza assicurativa implicita nel contratto di lavoro. – 3. Una lettura della sentenza n. 26201/2016 che ignora una parte rilevante dell’elaborazione dottrinale sul g.m.o. e fa dire alla Cassazione ciò che essa non dice. – 4. Il limite dell’utilità pratica dell’interpretazione costituzionalmente orientata. – 5. La determinazione indiretta della “soglia” della perdita attesa accollabile all’impresa ad opera del d.lgs. n. 23/2015 e la sua correzione recata dal d.-l. n. 87/2018.
Riassunto - Il saggio prende le mosse dall’esame del contenuto della sentenza di Cassazione n. 25201/2016, cui viene comunemente attribuito il valore di una svolta giurisprudenziale nel senso di una sostanziale liberalizzazione dei licenziamenti per motivi economici. La sentenza nega che il licenziamento possa essere considerato legittimo solo in presenza di una situazione di crisi aziendale con bilancio in rosso; ma afferma che il licenziamento deve pur sempre essere finalizzato a eliminare o ridurre un costo o inefficienza di entità rilevante. L’A. propone quindi una costruzione generale del giustificato motivo oggettivo di licenziamento fondata sull’idea che nel contratto di lavoro subordinato lo scambio lavoro/retribuzione si coniughi con un rapporto assicurativo: l’impresa si accolla il rischio che per circostanze sopravvenute il rapporto prosegua in perdita, ma soltanto fino a un “massimale”, cioè a una soglia di perdita attesa, oltre alla quale il rapporto può essere sciolto. Il saggio si conclude osservando come le recenti riforme dell’apparato sanzionatorio contro i licenziamenti ingiustificati, con il passaggio dalla reintegrazione (property rule) all’indennizzo (liability rule), abbiano prodotto l’effetto di stabilire indirettamente la soglia di perdita attesa che l’impresa deve accollarsi, la cui determinazione in precedenza era invece interamente affidata a una amplissima discrezionalità del giudice caso per caso.
JUSTIFIED ECONOMIC REASON FOR DISMISSAL AND INSURANCE SUBSTANCE OF A WORK CONTRACT – Summary. The essay examines the content of the Italian Cassation Court decision no. 25201/2016, which is commonly regarded as a jurisprudential turning point in the sense of a substantial liberalization of layoffs for economic reasons. The ruling denies that a dismissal can be considered legitimate only in the presence of a corporate crisis with the business balance at a loss; nevertheless, it states that every dismissal, in any case, is expected to be aimed at eliminating or reducing a substantial cost or inefficiency. The Author, thus, proposes a general construction of the justified objective reason for dismissal based on the idea that in a subordinate work contract the exchange between work and salary is combined with an insurance relationship: the company takes the risk that, due to new circumstances, the relationship may continue at a loss, but only up to a threshold, beyond which the relationship can be terminated. The paper concludes by observing how the recent Italian reforms of the sanctions against unjustified dismissals, implying the transition from the reinstatement (property rule) to the indemnification (liability rule), have produced the effect of indirectly establishing the threshold of the expected loss that the company has to bear, the determination of which was previously entirely reserved, without any limit, for the very wide discretion that the courts exercise on a case-by-case basis.
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