ARCHIVIO DEGLI SCRITTI DI PIETRO ICHINO
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LIBERTÀ E RAPPRESENTANZA SINDACALE NEI LUOGHI DI LAVORO
Pubblicato in Valori e principi del regime repubblicano - vol. diritti e libertà - Ed. Laterza
Edizioni Laterza, 22 aprile 2006

Sommario

 

I. IL PRINCIPIO DI LIBERTÀ SINDACALE E LA QUESTIONE DELLA RAPPRESENTANZA NEI LUOGHI DI LAVORO. ‑ 1. Il principio di libertà sindacale, positiva e negativa, e i suoi corollari nell’ordinamento internazionale e nel nostro ordinamento costituzionale interno. ‑ 2. Il principio di libertà sindacale nella legislazione ordinaria nazionale italiana. ‑ 3. L’associazione sindacale nel diritto costituzionale. ‑ 4. La legislazione ordinaria di sostegno all’attività sindacale in azienda. L’opzione del legislatore del 1970 per le rappresentanze aziendali come organo periferico delle associazioni sindacali esterne. ‑ 5. L’utilizzazione del “guscio vuoto” delle r.s.a. da parte delle confederazioni maggiori nei due decenni successivi all’entrata in vigore dello Statuto. ‑ 6. La crisi del sistema e il referendum del 1995. Il nuovo criterio selettivo delle associazioni sindacali destinatarie della normativa di sostegno. ‑ 7. La questione di costituzionalità del nuovo criterio selettivo. ‑ 8. L’assetto delle rappresentanze aziendali delineato dal protocollo Giugni del 23 luglio 1993 e la sua compatibilità con l’art. 19 St. lav. come modificato dal referendum del 1995.

II. IL PRINCIPIO DI AUTONOMIA COLLETTIVA NELL’ORDINAMENTO COSTITUZIONALE INATTUATO. ‑ 9. L’autonomia collettiva come principio distinto da quello di libertà sindacale. ‑ 10. L’autono­mia collettiva negli ordinamenti internazionali. ‑ 11. L’autonomia collettiva nell’ordinamento comunitario. Possibilità di violazione della disciplina della concorrenza fra imprese ad opera di un contratto collettivo. ‑ 12. L’autonomia collettiva nel quarto comma dell’art. 39 Cost. e il disordinato sviluppo della legislazione ordinaria sulla materia. ‑ 13. Il problema della coniugazione della natura negoziale privatistica del contratto collettivo con la sua funzione costituzionale di norma generale. Il “contratto collettivo di diritto comune” e la L. 14 luglio 1959 n. 741. ‑ 14. L’elaborazione dottrinale successiva in materia di efficacia del contratto collettivo sul contratto individuale, nella perdurante inattuazione dell’art. 39. ‑ 15. La questione dei limiti soggettivi dell’efficacia del contratto collettivo e il conflitto di interessi tra insiders e outsiders. ‑ 16. Dove il problema dei limiti soggettivi di efficacia del contratto collettivo appare superato (ma resta irrisolta la questione della libera espressione del pluralismo sindacale). ‑ 17. L’inderogabilità in pejus del regolamento legale e l’area della disponibilità collettiva dei diritti individuali. Problemi in materia di estensione dell’efficacia del contratto collettivo dismissivo e di rapporti fra contratti di diverso livello. Il contratto gestionale. ‑ 18. La “categoria” e il c.d. campo oggettivo di applicazione del contratto collettivo, alla luce del principio costituzionale di libertà sindacale. La questione dell’art. 2070 c.c.

III. PROSPETTIVE DI RIFORMA COSTITUZIONALE. ‑ 19. Due modi di intendere la democrazia sindacale. ‑ 20. Perché una disciplina legislativa della materia è necessaria. ‑ 21. Necessità di una riforma organica in funzione di salvaguardia dell’autonomia e del pluralismo del movimento sindacale. ‑ 22. Un meccanismo di verifica periodica della rappresentatività pienamente coerente con il principio di libertà e pluralismo sindacale. ‑ 23. Possibile contrasto tra il principio di libertà sindacale e l’istituzione di un controllo pubblico sul numero degli iscritti a ciascuna associazione. 24. La tesi secondo cui al lavoratore deve essere assicurata per legge la possibilità di scegliere direttamente il proprio rappresentante sindacale in azienda. ‑ 25. La tesi secondo cui il consenso del non iscritto al sindacato non può avere lo stesso peso del consenso dell’iscritto. ‑ 26. Il compromesso possibile tra istanza movimentista e istanza associazionista. ‑ 27. Necessità, comunque, di una modifica dell’art. 39 Cost. per la soluzione del problema dell’estensione erga omnes degli effetti dei contratti collettivi.



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